STATUTO DEL TOSCANA CAMPER CLUB
art. 1
Nell’anno 1986 dì 17 novembre (Registro di Firenze n°14.940 4 dicembre) si è costituita in Firenze, l’Associazione denominata Toscana Camper Club, con Sede Via Attavante 5 Firenze
art. 2
L’Associazione, apolitica e Non-Profit si propone di:
a) intraprendere ogni azione ritenuta opportuna per lo svolgimento della propria attività di utilità sociale a favore degli Associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità dei propri Associati utenti di autocaravan, motorhome, semintegrali, pick-up e camper (qui di seguito si intenderà con “camper” definire tutti i veicoli ricreazionali ad eccezione
delle roulotte);
b) svolgere opera di sensibilizzazione ecologica e di rispetto dell’ambiente in relazione all’uso dei camper nell’ambito dei propri aderenti ed al di fuori di essi;
c) finalizzare i viaggi e le attività sociali al progresso della cultura e, in generale della conoscenza dei Soci;
d) promuovere una miglior conoscenza ed uno scambio di informazioni tra i Soci in vista dell’organizzazione dei viaggi in gruppo;
e) ricercare gli strumenti per attuare un migliore e più economico godimento dei camper in possesso dei Soci, ad esempio parchi di sosta e di rimessaggio attrezzati, anche in relazione alle leggi e
regolamenti nazionali, regionali, provinciali e comunali;
f) promuovere iniziative per la creazione di strutture finalizzate ad ospitare utenti provenienti da altre zone a scopo turistico, facilitandone l'informazione in relazione alle possibilità di sosta
e ristoro nella provincia e nella regione;
g) promuovere manifestazioni ed attività sociale con tutte le altre Associazioni,Enti, Circoli, Amministrazioni Pubbliche e tutte le componenti sociali;.
h) stipulare convenzioni con Enti Pubblici, Associazioni di Promozione Sociale e privati ai sensi dell’Art.. 13 della L.R.T.n° 42/2002.
art. 3
Sono “Soci Fondatori”, coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione e quelli che si sono iscritti entro il 31 dicembre 1986.
Sono “Soci Ordinari”, su specifica domanda da approvare dal Consiglio Direttivo, i possessori o utenti di camper a qualunque titolo.
Sono “Soci Familiari”, su specifica domanda da approvare dal Consiglio Direttivo, il coniuge o convivente del socio, sia ordinario che fondatore.
Sono “Soci Onorari” alte personalità insigni per pubblico riconoscimento, le nomine a Socio onorario sono decise dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono “Soci Sostenitori” coloro che forniscono un sostegno economico alle attività dell’organizzazione.
Sono “Soci Solidali”, coloro che per raggiunti limiti di età o malattia non siano più in grado di guidare, i Soci fondatori od ordinari che non possiedono più a nessun titolo un camper, possono
continuare a far parte del corpo sociale del Toscana Camper Club se per almeno tre anni consecutivi hanno frequentato la Sede ed i raduni.
Il Socio Ordinario o Fondatore, dovrà fare specifica domanda (presentata al momento della cessata fruizione del mezzo), di continuare a far parte del Club e se ha ricevuto parere favorevole dal
Consiglio Direttivo, dovrà corrispondere annualmente la quota associativa pari a quella del “Socio ordinario”. Può partecipare ai raduni indetti dal Club con mezzi propri (all’alloggio dovrà
provvedere in proprio). Non può partecipare ai raduni indetti dal Club con tende o roulotte.
I Soci Solidali hanno diritto di voto e di parola ma non possono assumere cariche sociali.
Mantengono i diritti del Socio fondatore, ordinario, familiare e solidale, soltanto coloro che versano annualmente la quota associativa in vigore di anno in anno e nei termini previsti dal
regolamento.
I Soci Onorari e i Soci Sostenitori sono esenti dal pagamento della quota associativa, non hanno diritto al voto e non possono essere eletti a cariche sociali, ma su invito del Consiglio Direttivo,
possono partecipare alle assemblee dove hanno facoltà di parola.
art. 4
La qualità di Socio si perde per:
a) recesso da comunicarsi per lettera raccomandata A.R. al Direttivo per i Consiglieri, Sindaci revisori e Probiviri.
Le dimissioni possono essere esecutive, se verbalizzate durante una Assemblea o un Consiglio Direttivo;
b) cancellazione a seguito del mancato versamento della quota associativa nei termini previsti dal regolamento;
c) alienazione del camper, in questo caso il Socio mantiene tutti i diritti per l’anno in corso, per i successivi può richiedere di rimanere nel club come previsto dall’art. 3 comma -b-;
d) decesso (il coniuge o convivente può succedere al congiunto se mantiene il mezzo, oppure far richiesta di essere Socio Solidale);
e) espulsione quando il Socio commetta fatti di particolare eccezionale gravità.
Il Direttivo ha comunque la facoltà di allontanare in via cautelativa il socio o la persona che si è reso responsabile di atti di comprovata gravità nei confronti dei soci o del Direttivo o verso
terzi.
Si rimanda al regolamento di specificare quali atti e le modalità di allontanamento temporaneo, o definitivo.
art. 5
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo
c) La Presidenza;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
art. 6
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, esclusi gli onorari e sostenitori con quanto disposto dall’art. 3 del presente Statuto e dispongono di un voto ciascuno.
E’ ammessa la delega scritta fra Soci, ma ciascun Socio non può rappresentarne più di 2 (due).
Può essere rappresentato con delega dal coniuge o convivente, anche se non è iscritto come socio familiare.
L’Assemblea dei Soci ha tutti i poteri per:
a) approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
b) eleggere a scrutinio segreto i Componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e Probiviri;
c) Deliberare sugli argomenti dei quali, prima della convocazione, sia richiesta l’iscrizione all’Ordine del Giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al
voto;
d) Deliberare sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle Leggi e dalle norme del presente Statuto.
art. 7
L’Assemblea dei Soci, da convocarsi almeno una volta all’anno presso la Sede sociale o in altro luogo della regione, si riunisce in seduta ordinaria non oltre il 31 marzo di ogni anno allo scopo di
approvare il Bilancio Consuntivo, nonché quello Preventivo e per la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Si riunisce in seduta Straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci in regola con
l’iscrizione.
art. 8
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente mediante avviso esposto nei locali della Sede e pubblicato nell’eventuale organo di stampa. Qualora non esista l’organo ufficiale di stampa, l'avviso
di convocazione deve essere inviato per posta ordinaria, fax o e-mail almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L’avviso deve riportare gli argomenti all’Ordine del
Giorno, l’ora, il giorno e il luogo della riunione, e per il caso cui non potesse deliberarsi per mancanza del numero legale,l’ora, il giorno ed il luogo della seconda convocazione, la quale dovrà
effettuarsi non meno di un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione.
art. 9
L’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita tanto in sede ordinaria, quanto in sede straordinaria, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto,
in seconda convocazione con la presenza del Presidente o del Vicepresidente, del Cassiere e del 5% dei soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni, tanto in sede ordinaria, come in sede
straordinaria, sono prese a maggioranza semplice dei presenti, tranne i casi in cui, il presente Statuto non stabilisce diversamente. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, e
in caso di loro assenza o impedimento, da un componente del Direttivo. Un Socio viene designato ad esercitare le funzioni di Segretario; uno o più Soci al compito di scrutatori ed uno o più Soci al
compito di controllo degli aventi diritto al voto ed alla facoltà di parola.
art. 10
Ogni (2) due anni, durante l’Assemblea ordinaria dei Soci, si procederà alla elezione delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo uscente predisporrà le modalità delle operazioni di voto e di
scrutinio. Il Socio che desidera essere candidato, deve richiederlo per scritto al Presidente. Termine ultimo per le candidature 8 (otto) giorni prima dell’Assemblea. Qualora in corso di mandato,
venissero a mancare ai sensi dell’art. 4, per qualsiasi ragione, uno o più eletti alle cariche sociali, saranno sostituiti dai primi non eletti in graduatoria. In caso di ulteriori necessità, saranno
eletti alla prima Assemblea dei Soci con voto palese.
Nell’eventualità che nel periodo previsto dal presente articolo non si sono raggiunte le condizioni minime per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio è prorogato di 30 giorni per indire
una nuova Assemblea, in questo caso le candidature sono accettate fino al giorno in cui avverranno le elezioni. L’Assemblea precedentemente convocata approverà il Bilancio Consuntivo e quello
Preventivo e delibererà sugli altri argomenti all’ordine del giorno lasciando il rinnovo delle cariche sociali alla nuova Assemblea.
art. 11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei Soci e può essere composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Consiglieri. La carica è biennale e i membri del Consiglio Direttivo possono
essere rieletti.
art. 12
Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e può deliberare su
tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea dei Soci. I componenti del Consiglio Direttivo, ognuno per la sua specifica competenza che viene assegnata dal
Presidente, devono:
a) predisporre il Regolamento interno sociale ed amministrativo;
b) curare lo svolgimento delle attività dell’Associazione deliberate dall’Assemblea dei Soci e contenute nel presente Statuto;
c) predisporre il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
d) Stabilire la sede sociale, che comunque deve rimanere nell’area fiorentina;
e) Il Consiglio Direttivo in caso di assenza per eventi straordinari del Presidente e/o del Vice Presidente, su proposta (non vincolante) dei diretti interessati, ha la facoltà di eleggere
temporaneamente dei sostituti, fra i componenti del Consiglio stesso.
art. 13
Prima riunione del nuovo Direttivo e successive convocazioni
Al termine dell’Assemblea ordinaria, il Presidente uscente convoca i membri eletti al Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti per concordare con loro la data dell’elezione del nuovo
Presidente.
La riunione dovrà essere tenuta entro 10 giorni dalla assemblea.
Il presidente uscente, se non eletto nel Consiglio Direttivo, può partecipare alla seduta per la nomina del successore, senza avere diritto di voto e di intervento se non richiesto in merito ai
candidati.
Il presidente uscente insieme al nuovo Presidente, ed al Cassiere concorderà la data per il passaggio di tutti i libri contabili e statutari(che dovranno essere consegnati aggiornati) e per
l’espletamento di tutte le formalità stabilite dalle norme di Legge e di Statuto.
Il Consiglio Direttivo al proprio interno elegge a voto palese il Presidente e il Vice Presidente che fanno parte del Consiglio stesso, ma queste due cariche saranno spettanti solo ai Soci Fondatori
ed ai Soci Ordinari. La carica del Presidente decade con il Consiglio Direttivo. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, diserteranno tre riunioni consecutive del Consiglio, saranno ritenuti
dimissionari.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, oppure a richiesta di almeno tre dei suoi membri. La convocazione deve essere fatta:
a) per lettera ordinaria, fax o e-mail;
b) decisa dal Presidente nella precedente riunione;
c) o in casi urgenti con comunicazione telefonica.
Nei casi(b) e (c) l’ordine del giorno verrà comunicato telefonicamente ai Consiglieri che ne facciano richiesta al Presidente o al Vice Presidente. Per la validità della seduta del Consiglio
Direttivo, occorre la presenza della metà più uno degli eletti. Il Consiglio decide a maggioranza semplice; in caso di parità di voto il voto del Presidente e doppio.
Ogni riunione del consiglio direttivo sarà verbalizzata ed il verbale dovrà essere controfirmato dai consiglieri presenti.
art. 14
a) Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; può compiere tutti gli atti non riservati espressamente all’Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo: Il Presidente,
può invitare alle riunioni rappresentanti di pubbliche amministrazioni, enti, associazioni, nonché esperti in particolari materie utili all’attività sociale.
b) Il Vice Presidente cura con il Presidente l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
c) Il Cassiere è il custode responsabile della cassa sociale e potrà disporre del conto bancario, solo a firma congiunta con il Presidente.
art. 15
Il controllo amministrativo è affidato ad un collegio composto da tre Revisori .
I Revisori tra loro a voto palese nominano un Presidente: la durata della carica è biennale.
I Revisori sono rieleggibili.
Non possono accedere a questa carica coloro che hanno dei congiunti nel Consiglio Direttivo.
art. 16
Le controversie tra i Soci e quelle tra il Consiglio Direttivo ed i Soci sono di competenza del Collegio dei Probiviri cosi come gli eventuali appelli degli espulsi, il Collegio è composto da tre
membri, che tra loro a voto palese nominano un Presidente. La durata della carica è biennale.
Le decisioni, emesse a maggioranza semplice, del Collegio sono inappellabili e vincolanti per il Consiglio Direttivo. I Probiviri sono rieleggibili.
art. 17
Vengono istituiti e tenuti aggiornati:
a) il libro cassa;
b) il libro verbali dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, dei Soci;
c) Il libro inventari;
d) Il libro protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza
Gli incaricati, facenti parte del Consiglio Direttivo, che non ottemperassero all’aggiornamento e registrazione di detti libri, sono revocati dalla qualifica di componente il Direttivo se
recidivi.
art. 18
Le entrate e il patrimonio dell’Associazione sono costituiti:
a) dalle quote sociali;
b) da eventuali contributi dei Soci e di terzi, ed eventuali elargizioni da parte di questi;
c) dai contributi di Enti Pubblici ed istituzioni private;
d) dai proventi di attività e/o manifestazioni.;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione a premi;
f) dai proventi delle cessioni dei beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola, svolta in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
g) altre entrate compatibili con finalità sociali dell’Associazionismo di promozione sociale.
art. 19
Prestazioni degli Associati: agli Associati possono essere rimborsate tutte le spese sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità il
Consiglio Direttivo può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.
art. 20
L’esercizio finanziario comincia con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre. Ogni spesa dovrà essere contenuta nei limiti degli stanziamenti previsti dal Bilancio Preventivo. Eventuali spese
non previste dal Bilancio Preventivo, ma decise dal Consiglio Direttivo dovranno essere effettuate unicamente se esiste una dotazione di cassa superiore alla spesa preventivata almeno per coprire le
spese correnti di un anno. L’Assemblea dei Soci può cambiare destinazione di residui per spese non effettuate. Eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti a favore delle attività
istituzionali dell’associazione previste dallo statuto. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta
art. 21
La misura della quota associativa che i Soci Fondatori, Ordinari, Familiari e Solidali devono corrispondere annualmente è fissata, di anno in anno, dall’Assemblea dei Soci che approva il Bilancio
Preventivo.
art. 22
La cessazione o lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberata dall’Assemblea dei Soci, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori che devolvono il patrimonio residuo dopo la
liquidazione a Enti con fini di utilità sociale. Tale delibera potrà essere presa unicamente con il parere favorevole di 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto.
art. 23
Le modifiche dello Statuto possono essere apportate seguendo le seguenti modalità:
a) la proposta di cambiamento può essere presentata da un Socio direttamente al Presidente, purché il testo completo e dettagliato della modifica, allo Statuto, sia accompagnato un numero di firme
non inferiore al 25% dei soci aventi diritto al voto.
b) Il Consiglio direttivo può presentare proposta di modifica allo Statuto senza obblighi di firme. Nei casi “a” e “b” il testo di modifica allo Statuto (ed eventuali firme) deve essere portato a
conoscenza dei Soci, con esposizione in sede e tramite comunicazione scritta almeno 30 giorni prima dell’assemblea nella quale dovrà essere messo all’ordine del giorno, per discussione e valutazione.
In questa sede è possibile apportare modifiche al testo proposto, previa votazione dell’Assemblea. Le modifiche allo Statuto possono essere apportate in sede di Assemblea ordinaria o straordinaria,
anche in seconda convocazione mediante voto palese che raggiunga la maggioranza semplice dei votanti. Si considera approvato il cambiamento qualora il risultato favorevole raggiunga il 30% dei
soci aventi diritto al voto.
art. 24
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in vigore per organismi analoghi.